Entro questa data i soggetti che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione Europea devono comunicare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, i dati commerciali dei fornitori ed il numero totale delle unità vendute con riferimento al trimestre precedente.
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